Le esenzioni di cui all'art. 3 verranno concesse a condizione di reciprocita' a favore delle istituzioni culturali italiane esistenti o da fondare in Giappone.
Testo vigente dal 28 marzo 1960
Le esenzioni di cui all'art. 3 verranno concesse a condizione di reciprocita' a favore delle istituzioni culturali italiane esistenti o da fondare in Giappone.
Testo vigente dal 28 marzo 1960
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1960-02-26;211~art4 · fonte del testo