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Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse alla crescente azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali, i dipendenti civili dello Stato di ogni carriera, qualifica e ordinamento, comunque in servizio presso le amministrazioni, uffici e servizi sottoindicati, sono autorizzati - con effetto dal 1 gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1972 - ad effettuare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unita' del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio, in aggiunta a quelle massime previste dalle norme in vigore: uffici e servizi centrali e periferici del Ministero delle finanze, escluso il personale in servizio presso la Direzione generale per i servizi della finanza locale e quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette; uffici e servizi centrali e periferici del Ministero del tesoro che non abbiano autonomia di amministrazione, escluso il personale il cui trattamento economico accessorio sia a carico degli uffici aventi autonomia di amministrazione, il personale di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, come sostituito dalla legge di conversione 16 febbraio 1967, n. 14, nonche' il personale in servizio presso l'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso il servizio centrale di ragioneria dell'ANAS; Ministero del bilancio e della programmazione economica; Ministero delle partecipazioni statali.

Testo in vigore dal 10 novembre 1970 al 29 dicembre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;777~art1 · fonte del testo