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Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse alla crescente azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali, i dipendenti civili dello Stato di ogni carriera, qualifica e ordinamento, comunque in servizio presso le amministrazioni, uffici e servizi sottoindicati, sono autorizzati - con effetto dal 1 gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1972 - ad effettuare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unita' del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio, in aggiunta a quelle massime previste dalle norme in vigore: uffici e servizi centrali e periferici del Ministero delle finanze, escluso il personale in servizio presso la Direzione generale per i servizi della finanza locale e quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette; uffici e servizi centrali e periferici del Ministero del tesoro che non abbiano autonomia di amministrazione, escluso il personale il cui trattamento economico accessorio sia a carico degli uffici aventi autonomia di amministrazione, il personale di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, come sostituito dalla legge di conversione 16 febbraio 1967, n. 14, nonche' il personale in servizio presso l'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso il servizio centrale di ragioneria dell'ANAS; Ministero del bilancio e della programmazione economica; Ministero delle partecipazioni statali.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 dicembre 1971, n.1038
1La L. 6 dicembre 1971, n.1038 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si intende concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al personale amministrativo della Corte dei conti, comandati o collocati fuori ruolo presso altri uffici statali o regionali purche' non percepiscano indennita' di carattere particolare. Detti dipendenti prestano il lavoro straordinario secondo le norme contenute nel decreto previsto dallo articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 777. La relativa spesa e' a carico delle amministrazioni di appartenenza."
Testo in vigore dal 29 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008
