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Ai fini del raggiungimento dei limiti mensili previsti dall'articolo 1, il numero di ore di lavoro straordinario per il personale fruente dei tributi speciali di cui alla tabella A allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, per quello fruente degli emolumenti previsti dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive variazioni, nonche' per il personale di cui all'articolo 2, e' determinato tenendo conto del numero di ore di lavoro straordinario corrispondente alla quota unitaria di riparto dei tributi e degli emolumenti da ciascuno percepiti nonche' all'importo del trattamento previsto dall'articolo 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. La tabella A, titolo I, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. La quota individuale di riparto dei tributi speciali derivante dall'applicazione della nuova tabella di cui al comma precedente non puo' superare, per ciascun mese, un importo corrispondente al compenso per cinquanta ore di lavoro straordinario. L'eventuale eccedenza e' versata all'entrata del bilancio dello Stato.
Testo in vigore dal 10 novembre 1970 al 1 gennaio 1973
