Art. 43 — Norme in materia di trattamento economico
Al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza alla data medesima. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 novembre 1973, n. 734
1La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che l' assegno personale pensionabile previsto dal presente articolo e' soppresso.
Testo vigente dal 25 novembre 1973
