La consegna del compendio al Comune verra' effettuata allo scadere del terzo anno dalla data di stipula del contratto di trasferimento, contratto che sara' approvato con decreto del Ministro per le finanze. In caso di consegna, in tutto o in parte, anticipata, il Comune dovra' corrispondere gli interessi legali del 5 per cento sul valore afferente alla parte di compendio consegnata, per il periodo di tempo relativo all'anticipo con cui la consegna stessa viene effettuata.

Testo vigente dal 12 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-22;232~art2 · fonte del testo