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Il Ministero della difesa, per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare e per la preparazione di personale specializzato, puo' avvalersi anche dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, munite di laurea rilasciata dalle Facolta' di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria, assunte con contratto a termine rinnovabile. Il contingente delle persone da assumere e' stabilito con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel limite massimo di 60 unita'.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010
