Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al momento della cessazione del rapporto, al personale avente almeno un anno di servizio e' corrisposta una indennita' commisurata ad una mensilita' della retribuzione in godimento all'atto della cessazione stessa per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. L'indennita' non e' dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lettere b), c) e d) del precedente articolo 4, ed in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5. Nel caso di decesso l'indennita' e' corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai figli minori e, se vivevano a carico, ai parenti entro il secondo grado.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1483~art6 · fonte del testo