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All'onere annuo presunto di lire 200 milioni derivante dalla presente legge si fara' fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo numero 271 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancia).

Testo in vigore dal 30 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1483~art14 · fonte del testo