Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'assunzione e' disposta, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, per la durata di un triennio. I primi sei mesi sono considerati periodo di prova durante il quale il personale puo' essere licenziato qualora a giudizio dell'Amministrazione la prova, stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, puo' essere effettuato, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, solo per i seguenti motivi:
tolto: a) scarso rendimento;
tolto: b) atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
tolto: c) gravi motivi disciplinari;
tolto: d) abbandono del servizio. Il licenziamento puo' anche essere disposto, con preavviso di due mesi, in caso di riduzione e soppressione dei servizi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1483~art4 · fonte del testo