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Agli adempimenti relativi all'assunzione, al trattamento economico e alla liquidazione del personale di cui al precedente articolo 1 nonche' a quelli relativi alla, assunzione all'impiego, allo stato giuridico, alla carriera e al trattamento economico di attivita' del personale del ruolo di cui al precedente articolo 7, provvede la Direzione generale dei personali civili e degli affari generali della Marina. Agli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza del personale del ruolo predetto provvede la Direzione generale delle pensioni della Marina. Per il personale di cui al primo comma, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono devolute al Consiglio di amministrazione della Marina, integrato con i direttori generali dei personali civili e degli affari generali dell'Esercito e dell'Aeronautica; i direttori generali del Commissariato militare marittimo e dei servizi amministrativi della Marina sono sostituiti dal direttore generale di artiglieria dell'Esercito e dal direttore generale delle armi e munizioni dell'Aeronautica. Per il personale tecnico del ruolo di concetto per la energia nucleare la Commissione di disciplina e' formata di un direttore generale della Marina e di due direttori generali, di cui uno dell'Esercito e uno della Aeronautica. Per ciascun membro effettivo e' nominato un membro supplente della stessa Forza armata.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1483~art9 · fonte del testo