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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Fino a tutto l'anno 1941, il Ministero dell'aeronautica e' autorizzato a bandire concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, categoria geofisici, ed a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, alle condizioni di cui alla lettera b) art. 3 della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 900, a copertura dei posti vacanti nei ruoli e categorie predetti, all'atto della emanazione dei relativi bandi di concorso.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 27 febbraio 1941-XIX

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - DI REVEL

[13]Visto:

[14](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1911-XIX, n. 76)

[15]MUSSOLINI

Testo in vigore dal 8 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-02-27;187~art1 · fonte del testo