Articolo abrogato.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 1975 al 1 gennaio 1994. 55 parole tolte.
tolto: Gli istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di credito edilizio da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-28;850~artunico · fonte del testo