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((Gli istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di credito edilizio da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni)).

Testo in vigore dal 18 ottobre 1975 al 1 gennaio 1994

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1961 al 18 ottobre 1975. 45 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Gli tolto: Istituti aggiunto: istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territorialetolto: , soltanto per operazioni aggiunto: per operazioni di credito edilizio da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)tolto: , di cui all'articolo aggiunto: di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed tolto: integrazioni, e limitatamente ai mutui su beni urbani, concernenti l'edilizia popolare ed economica ai sensi del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-07-28;850~artunico · fonte del testo