Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1975 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
((Gli istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di credito edilizio da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni)).
Testo in vigore dal 18 ottobre 1975 al 1 gennaio 1994
