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Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale, soltanto per operazioni da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e limitatamente ai mutui su beni urbani, concernenti l'edilizia popolare ed economica ai sensi del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 1 settembre 1961 al 18 ottobre 1975
