Articolo abrogato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179.
Abrogato dal 15 marzo 1992
Articolo abrogato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179.
Abrogato dal 15 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 1974 al 15 marzo 1992. 20 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'importo dei mutui non puo' essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-09-29;847~art3 · fonte del testo