Il presidente della giunta regionale provvede mediante apposito ufficio per le contabilita' erariali speciali ed in conformita' alle vigenti norme - alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilita' stesse dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri. Il presidente della giunta regionale puo' delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti relativi alle contabilita' erariali speciali di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 2 dicembre 1981
