Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente. La concessione sara' disposta con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base alla facolta' prevista dall'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, relativo alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911.

Testo vigente dal 15 maggio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-04-01;252~art1 · fonte del testo