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E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da lire 500. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinate le caratteristiche ed i contingenti dei biglietti stessi. La data dalla quale i biglietti di cui alla presente legge avranno corso legale, ed il limite per il loro potere liberatorio, saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 14 aprile 1966 al 29 marzo 1998
