Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43.
Abrogato dal 29 marzo 1998
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43.
Abrogato dal 29 marzo 1998
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2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1966 al 29 marzo 1998. 45 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti nascenti, dall'attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione, nonche' ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Le note di aggiornamento ufficiali
D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha disposto (con l'art.11) che le disposizioni di cui all' articolo 4 entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto 28 settembre 1998
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) nel modificare l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentmente disposto (con l'art. 1, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 29 marzo 1998 al 1 gennaio 1999.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-03-31;171~art2 · fonte del testo