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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti nascenti, dall'attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione, nonche' ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 14 aprile 1966 al 29 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-03-31;171~art2 · fonte del testo