Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1953 al 12 gennaio 1958. Leggi il testo vigente →

L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale in attivita' di servizio dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, nelle localita' ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilita' di procurarsi l'alloggio da privati e da enti edilizi. Per le finalita' di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1953 al 12 gennaio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2521~art1 · fonte del testo