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L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale in attivita' di servizio dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, nelle localita' ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilita' di procurarsi l'alloggio da privati e da enti edilizi. Per le finalita' di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1953 al 12 gennaio 1958
