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((L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire o ad acquistare alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al dipendente personale in attivita' di servizio, nelle localita' ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilita' di procurarsi l'alloggio da privati o enti edilizi. Per le finalita' di costruzione di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private. L'acquisto degli alloggi e' consentito entro il limite del 50 per cento degli stanziamenti a condizione che gli stabili siano stati costruiti da non oltre due anni alla data dell'acquisto)).

Testo in vigore dal 12 gennaio 1958 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1953 al 12 gennaio 1958. 12 parole tolte, 39 parole aggiunte.

L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire tolto: edifici per aggiunto: o ad acquistare alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al aggiunto: dipendente personale in attivita' di servizio tolto: dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, nelle localita' ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilita' di procurarsi l'alloggio da privati tolto: e da aggiunto: o enti edilizi. Per le finalita' di aggiunto: costruzione di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e tolto: l'Azienda aggiunto: la Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree privateaggiunto: . L'acquisto degli alloggi e' consentito entro il limite del 50 per cento degli stanziamenti a condizione che gli stabili siano stati costruiti da non oltre due anni alla data dell'acquisto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2521~art1 · fonte del testo