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((L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire o ad acquistare alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al dipendente personale in attivita' di servizio, nelle localita' ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilita' di procurarsi l'alloggio da privati o enti edilizi. Per le finalita' di costruzione di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private. L'acquisto degli alloggi e' consentito entro il limite del 50 per cento degli stanziamenti a condizione che gli stabili siano stati costruiti da non oltre due anni alla data dell'acquisto)).
Testo in vigore dal 12 gennaio 1958 al 22 dicembre 2008
