La determinazione del valore dei materiali da cedere sara' fatta da una Commissione nominata con proprio decreto dal Ministro per le finanze e della quale dovra' far parte, a norma dell'articolo 98 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, un rappresentante del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 3 marzo 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;59~art2 · fonte del testo