Alla copertura dell'onere di lire 180 milioni, previsto per l'acquisto di parte del materiale ceduto ai sensi dell'articolo 1, sara' provveduto con pari aliquote delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in materia di assicurazione privata e di contratti vitalizi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 marzo 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;59~art3 · fonte del testo