Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, valutato in lire 80.000.000 per l'esercizio 1961-62, sara' provveduto con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, concernente modifiche in materia di imposta generale sull'entrata. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 25 agosto 1962
