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[1]Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:
[2]Il penultimo comma dell'articolo 13, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, numero 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, e' integrato con la seguente nuova alinea: "La Sezione di credito fondiario dell'istituto bancario San Paolo di Torino e' autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nelle province in cui l'Istituto bancario San Paolo di Torino ha proprie dipendenze".
[3]L'ultimo comma dello stesso articolo 13, aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, e modificato con le leggi 17 novembre 1950, n. 1095, e 24 febbraio 1953, n. 101, e' modificato come segue: "La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine, nella Regione Trentino-Alto Adige e la Sezione di credito fondiario dello istituto bancario San Paolo di Torino potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalita' ed entro il limite massimo di somma che saranno stabilite dagli Organi di vigilanza sulle aziende di credito".
[4]Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e dalle leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: "La Cassa di risparmio di Calabria" sono aggiunte le seguenti: "La Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento dell'Istituto per lo esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e la Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino".
[5]Nel secondo comma dell'articolo 22, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: "Dalla Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige", sono aggiunte le seguenti: "ed alla Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino".
Testo in vigore dal 12 giugno 1961 al 1 gennaio 1994
