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I capitali disponibili dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati, previa autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche in mutui ad Istituti di previdenza e di assistenza sociale, al tasso medio di capitalizzazione.

Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-04-24;260~art1 · fonte del testo