Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite ai Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera d), e' destinato alla costituzione di una speciale riserva. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta quando la riserva, abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260. L'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e' abrogato.

Testo vigente dal 31 luglio 1965

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 8/1998

    Questione inammissibile
    29 gennaio 1998

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), nonché dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza sociale) e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre…

    Art. 81 cost. · Art. 22 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale · Art. 1 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale · Art. 11 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 130/1997

    Altra decisione
    9 maggio 1997

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 81 cost. · Art. 134 cost. · Art. 22 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale · Art. 11 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art11 · fonte su Normattiva