Art. 183

[1]Il Comitato amministratore dell'Ente edilizio puo' consentire che il finanziamento alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra ammesse a fruire del contributo erariale di cui all'art. 174, possa effettuarsi anche da parte degli istituti autorizzati a concedere mutui a cooperative edilizie, a termini delle vigenti disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica. In tal caso, ferme restando tutte le altre norme nei riguardi dell'Ente predetto, i contributi dello Stato e delle Opere nazionali per i mutilati e per i combattenti debbono essere corrisposti direttamente agli istituti finanziatori ed il Comitato amministratore dell'Ente stesso promuovera' l'emissione dei relativi provvedimenti.

[2]Le cooperative che siano state finanziate da istituti diversi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche sono tenute a versare all'Ente edilizio la percentuale di cui all'art. 182 (comma 4°) non appena ottenuto il finanziamento ed a semplice richiesta dell'Ente stesso all'istituto mutuante.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art183 · fonte su Normattiva