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L'Istituto superiore di sanita' puo' valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua di lire 150 milioni. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e del corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1964 al 31 dicembre 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1331~art1 · fonte del testo