Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1965 al 2 marzo 1968. Leggi il testo vigente →

L'Istituto superiore di sanita' puo' valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua di lire 150 milioni. ((All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1964 e del capitolo n. 1.328 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi)).1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1965, n.1418

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1966

La L. 23 dicembre 1965, n.1418 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1966".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1965 al 2 marzo 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1965

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1964 al 31 dicembre 1965. 7 parole tolte, 24 parole aggiunte.

… 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per il periodo tolto: 1 aggiunto: 10 luglio-31 dicembre 1964 e del tolto: corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo aggiunto: capitolo n. 1.328 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1965, n.1418

    La L. 23 dicembre 1965, n.1418 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1966".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1331~art1 · fonte del testo