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L'Istituto superiore di sanita' puo' valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua di lire 150 milioni. ((All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1964 e del capitolo n. 1.328 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi)).1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1965, n.1418
1con decorrenza dal 1 gennaio 1966
La L. 23 dicembre 1965, n.1418 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1966".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1965 al 2 marzo 1968
