Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1964 al 31 dicembre 1965. Leggi il testo vigente →
La prestazione di lavoro e' autorizzata dal Ministro per la sanita', su conforme graduatoria formata da una Commissione composta dal direttore dell'Istituto, che la presiede, da dite capi di laboratori e da un capo dei servizi dello stesso Istituto, e da un funzionario dei ruoli della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'istituto. La prestazione di lavoro non puo' durare oltre il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale e stata disposta. Essa puo' essere rinnovata per non oltre un esercizio successivo, quando sia accertata l'ulteriore sussistenza delle esigenze per cui era stata disposta. Nella determinazione del contingente stabilito ai sensi del precedente articolo 2 si tiene conto dei rinnovi disposti in applicazione del precedente comma.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1964 al 31 dicembre 1965
