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La prestazione di lavoro e' autorizzata dal Ministro per la sanita', su conforme graduatoria formata da una Commissione composta dal direttore dell'Istituto, che la presiede, da dite capi di laboratori e da un capo dei servizi dello stesso Istituto, e da un funzionario dei ruoli della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'istituto. ((La prestazione di lavoro non puo' durare oltre il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale 6 stata disposta. Essa puo' essere rinnovata di esercizio in esercizio, quando sia accertata l'ulteriore sussistenza delle esigenze per cui era stata disposta e fino a quando non saranno emanate le norme sul riordinamento dell'Istituto superiore di sanita')).1 Nella determinazione del contingente stabilito ai sensi del precedente articolo 2 si tiene conto dei rinnovi disposti in applicazione del precedente comma.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1965, n.1418

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1966

La L. 23 dicembre 1965, n.1418 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1966".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1965

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1964 al 31 dicembre 1965. 7 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… di lavoro non puo' durare oltre il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale tolto: e aggiunto: 6 stata disposta. Essa puo' essere rinnovata tolto: per non oltre un esercizio successivo aggiunto: di esercizio in esercizio, quando sia accertata l'ulteriore sussistenza delle esigenze per cui era stata disposta aggiunto: e fino a quando non saranno emanate le norme sul riordinamento dell'Istituto superiore di sanita'. Nella determinazione del contingente stabilito ai sensi del precedente articolo 2 si tiene conto dei rinnovi disposti in applicazione del precedente comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1965, n.1418

    La L. 23 dicembre 1965, n.1418 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1966".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1331~art3 · fonte del testo