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La prestazione di lavoro e' autorizzata dal Ministro per la sanita', su conforme graduatoria formata da una Commissione composta dal direttore dell'Istituto, che la presiede, da dite capi di laboratori e da un capo dei servizi dello stesso Istituto, e da un funzionario dei ruoli della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'istituto. ((La prestazione di lavoro non puo' durare oltre il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale 6 stata disposta. Essa puo' essere rinnovata di esercizio in esercizio, quando sia accertata l'ulteriore sussistenza delle esigenze per cui era stata disposta e fino a quando non saranno emanate le norme sul riordinamento dell'Istituto superiore di sanita')).1 Nella determinazione del contingente stabilito ai sensi del precedente articolo 2 si tiene conto dei rinnovi disposti in applicazione del precedente comma.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1965, n.1418
1con decorrenza dal 1 gennaio 1966
La L. 23 dicembre 1965, n.1418 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1966".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008
