I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato. L'assunzione della garanzia statale sara' effettuata, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale della finanza locale. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Roma, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica di inadempienza, senza obbligo di preventive escussione del Comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.

Testo vigente dal 5 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-02-23;112~art2 · fonte del testo