L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in venticinque anni al tasso vigente per i mutui alla data della concessione, decorrera' dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione. Nello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e dei telegrafi saranno iscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di ammortamento.

Testo vigente dal 17 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-06-30;477~art4 · fonte del testo