L'ammortamento decorrera' dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della prima somministrazione, con rimborso degli interessi sulle somme non erogate a tasso di concessione del mutuo. Ove, alla fine del quinquennio il mutuo non fosse stato per intero erogato, esso si intendera' limitato alla parte effettivamente somministrata. Nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno inscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' d'ammortamento.

Testo vigente dal 14 giugno 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-09;315~art4 · fonte del testo