Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per le singole anticipazioni e quelle da versarsi dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che provvedera' alla realizzazione dell'opera, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 585. Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima verranno, in corrispondenza, stanziate le somme per provvedere alle spese relative alla costruzione del complesso edilizio, compresi gli impianti di cui all'art. 2.

Testo vigente dal 8 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;224~art5 · fonte su Normattiva