All'onere, derivante all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1965 dall'applicazione della presente legge, l'Azienda stessa provvedera' a carico del proprio bilancio utilizzando le maggiori entrate del traffico telefonico rispetto alle previsioni iniziali relative all'esercizio medesimo. Per l'esercizio 1965 il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;224~art6 · fonte su Normattiva