Il complesso edilizio di cui all'art. 1 fara' parte, per tre quarti della sostanza patrimoniale, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e, per un quarto, di quella dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Testo vigente dal 8 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;224~art7 · fonte su Normattiva