Dopo che sara' avvenuto il trasferimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nella nuova sede da costruirsi in base alla presente legge, tutti gli immobili del demanio dello Stato attualmente in uso al Ministero stesso per le esigenze proprie e degli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno dismessi dall'attuale destinazione e retrocessi al demanio predetto.

Testo vigente dal 8 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;224~art8 · fonte su Normattiva