La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonche' la struttura degli organi periferici delle due Aziende, fermo restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona, quale previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'articolo 39 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e restando altresi' ferma la dotazione organica dei quadri dirigenziali, possono essere modificate anche nella specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre 1983.
Testo vigente dal 4 gennaio 1982
