Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui. Ove gli Istituti mutuatari o taluno di essi non siano in grado di soddisfare il debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti senza obbligo di preventiva escussione dei debitori, dara' comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti degli Istituti. In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sara' inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o piu' stabili di proprieta' degli Istituti che offrano adeguata garanzia.

Testo vigente dal 6 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;666~art3 · fonte del testo