In relazione alla garanzia dello Stato prevista dallo art. 2, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte di ciascuno degli enti alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario. E' autorizzata la concessione, sui mutui concessi al Consorzio di cui al precedente articolo 1, di un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa, che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-17;907~art4 · fonte su Normattiva