In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente art. 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli Istituti delle case popolari alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto autonomo per le case popolari.
Testo vigente dal 6 maggio 1954
