((In relazione alla garanzia statale prestata ai sensi del precedente articolo, ove l'Ente mutuatario non paghi le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro provvedera', dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente mutuatario)).

Testo vigente dal 22 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-29;658~art3 · fonte su Normattiva