Le Tesorerie provinciali e la Tesoreria centrale che, ai sensi dell'art. 20 del regolamento dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, provvedono al pagamento dei mandati emessi dall'Istituto, dovranno assicurarsi della capienza della spesa negli stanziamenti del bilancio dell'Ente. A tale scopo l'Istituto dovra' fare risultare dai mandati di pagamento la somma stanziata nell'articolo cui e' imputata la spesa nonche' la disponibilita' che ne assicuri la capienza.

Testo vigente dal 16 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-16;530~art2 · fonte del testo