[1]L'acquedotto dovra' constare di un canale principale in muratura capace di derivare non meno di quattro metri cubi di acqua al minuto secondo, distribuendoli alle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce, mediante diramazioni e canali secondari, atti a fornire non meno di 40 a 90 litri al giorno per abitante, secondo l'importanza dei comuni, e giusta le categorie da stabilirsi nella legge di cui al precedente art. 3.

[2]Alla costruzione dell'acquedotto sara' provveduto, per cura del Ministero dei Lavori Pubblici, nei modi e con le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'esecuzione delle opere pubbliche di conto dello Stato.

[3]L'acqua dovra' essere portata nell'interno dell'abitato o, eccezionalmente, quando le condizioni altimetriche non lo permettano, nel punto piu' vicino.

[4]Le acque di rifiuto saranno condotte con apposite opere nella localita' piu' vicina all'abitato ove possano defluire senza danno della pubblica igiene.

Testo vigente dal 25 luglio 1904

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;381~art4 · fonte del testo

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