[1]Il tempo, entro il quale l'Acquedotto dovra' essere costruito ed aperto all'esercizio, non sara' superiore di dieci anni, decorrenti dalla stipulazione dell'atto di concessione.

[2]Il concessionario, a suo rischio e pericolo, e nei modi da stabilirsi nel Regolamento, provvedera' alla costruzione, alla manutenzione, alle riparazioni ordinarie e straordinarie e all'esercizio dell'Acquedotto; e saranno a suo carico tutte le spese relative, comprese quelle di espropriazione e di canalizzazione nell'interno dei Comuni.

[3]Dovra' inoltre costruire a sue spese in ciascun Comune, in numero proporzionato agli abitanti e da prescriversi nel Regolamento, fontanine gratuite pel pubblico, restando in facolta' del Comune di disciplinarne l'uso, ed a suo carico il pagamento dell'acqua.

[4]Le diramazioni dalle condutture stradali per portare l'acqua nelle case saranno a carico dei proprietari.

Testo vigente dal 7 luglio 1902

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urn:nir:stato:legge:1902-06-26;245~art7 · fonte del testo

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