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Miscellanea
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'acquedotto pugliese
Legge 8 luglio 1904, n. 381
- Aggiornato al
- 25 luglio 1904
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Il Governo del Re e' autorizzato ad accordare, entro dodici mesi dalla pubblicazione…
- Art. 2La somma di L. 125,000,000 autorizzata con l'art. 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245…
- Art. 3Nel caso che, per mancanza di aspiranti, non possa aver luogo la concessione di cui…
- Art. 4L'acquedotto dovra' constare di un canale principale in muratura capace di derivare non…
- Art. 5Il Comune di Calitri in provincia di Avellino e quelli di Lavello, Matera, Ripacandida…
- Art. 6Lo stanziamento dei fondi autorizzati per opere di bonifica con leggi 18 giugno 1899, n…
- Art. 7E' vietato a chiunque d'introdursi, circolare e fermarsi nelle zone e sulle opere…
- Art. 8E' vietato in modo assoluto, ed a chiunque: a) di eseguire opere o fatti in prossimita'…
- Art. 9E' vietato a chiunque, senza permesso o licenza dello Stato o del Consorzio: a) di…
- Art. 10Per le contravvenzioni alle norme contenute nella presente legge si procedera' nei modi e…
- Art. 11Le infrazioni alle norme stabilite, per effetto dell'articolo 15 della legge 26 giugno…
- Art. 12Il Governo del Re e' autorizzato a prelevare dai residui della somma di L. 1,000,000…
- Art. 13Rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie alla presente, tutte le disposizioni…
